Omicidio Stradale e Lesioni Colpose stradali, due parole che fanno paura solo a sentirle.
Per capire meglio di cosa stiamo parlando vediamo la loro definizione, da wikipedia:
L’omicidio stradale è un reato previsto dal diritto penale italiano.
La legge con la quale il reato è stato introdotto nell’ordinamento italiano venne promulgata nel 2016 a seguito di una iniziativa popolare risalente al 2010 che ha proposto l’istituzione dell’omicidio stradale, una figura dedicata di reato che comminerebbe pene intermedie fra l’omicidio volontario e quello colposo, con l’arresto in flagranza di reato e l’interdizione a vita dalla guida di veicoli (cosiddetto “ergastolo della patente”).

Le lesioni colpose stradali fino a qualche anno fa, precisamente fino al 2016, non aveva una autonoma disciplina prevista dalla legge, ma era solamente inquadrato come circostanza aggravante del reato di “lesioni personali colpose”.
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge numero 41 del 2016 questo reato è stato separatamente disciplinato, modificando l’articolo 590 bis del codice penale dedicandolo appunto alle “lesioni personali stradali gravi o gravissime”.
Reato di lesioni colpose stradali
Ma a cosa ci riferiamo quando parliamo di reato di lesioni colpose stradali?
Questo tipo di reato si verifica quando un soggetto arreca ad uno, o ad altri soggetti, una lesione personale per colpa, a causa della mancata osservanza delle norme in materia di circolazione stradale. Per capire meglio di cosa stiamo parlando ci rifacciamo all’articolo 585 del codice penale, ovvero l’articolo che definisce la lesione personale. In questo articolo del codice penale la lesione personale viene definita come un fatto dal quale “deriva una malattia nel corpo o nella mente”.
Per Lesioni Colpose stradali In base alla disciplina in vigore fino al 2016, l’ipotesi di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale integrava una circostanza aggravante speciale ad effetto speciale, per la quale si applicava la stessa pena prevista per le corrispondenti lesioni commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Sempre in ambito stradale, un’altra circostanza era prevista per i casi di lesioni commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope: la pena era della reclusione da 6 mesi a 2 anni per le lesioni gravi; da un anno e 6 mesi a 4 anni per le lesioni gravissime.
Per approfondire leggete l’articolo dedicato sul sito Avvocato Patente

Sul punto è intervenuto il legislatore, con legge 41/2016. In primo luogo, in caso di lesioni gravi o gravissime, la violazione delle norme sulla circolazione stradale non è più concepita come elemento circostanziale dell’art. 590, ma è divenuto elemento costitutivo di un autonomo titolo di reato, quello appunto di «lesioni personali stradali gravi o gravissime», previsto dall’art. 590 bis; in caso di lesioni lievi, invece, la violazione di predette norme resta attratta all’ambito applicativo dell’art. 590. I limiti edittali fissati dalla nuova norma incriminatrice per la fattispecie base restano i medesimi della previgente disciplina: reclusione da 3 mesi a un anno per le lesioni gravi, pur venendo meno la pena pecuniaria alternativa a quella detentiva, e reclusione da uno a 3 anni per le lesioni gravissime. Un notevole inasprimento dei limiti edittali è stato invece introdotto per i casi di lesioni commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o da soggetto in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope:
Questo per quanto riguarda la descrizione enciclopedica, riassumendo in parole più semplici possiamo dire che il reato di lesioni colpose stradali si verifica quando un soggetto arreca ad uno, o ad altri soggetti, una lesione personale per colpa, a causa della mancata osservanza delle norme in materia di circolazione stradale.
Per approfondimenti sull’argomento vi invitiamo a leggere i seguenti articoli:
https://www.studiocataldi.it/guide-diritto-penale/reato-di-omicidio-stradale.asp
https://www.studiocataldi.it/articoli/37931-lesioni-stradali-colpose.asp
In Italia, secondo l’Istat, nel 2019 sono stati 172.183 gli incidenti stradali con lesioni, con 3.173 vittime (morti entro 30 giorni dall’evento) e 241.384 feriti. In questi casi, per legge viene aperto un procedimento d’ufficio e, per difendersi, il presunto responsabile è costretto a sostenere spese importanti per avvocati e perizie. A meno che non abbia un’assicurazione con garanzia Tutela giudiziaria, in quel caso l’assicurazione offre il rimborso delle spese legali e peritali. Inoltre con un’assicurazione si è coperti anche per i costi legali per il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente, ad esempio in caso di superamento del limite di velocità di oltre 40 km/h, o di una precedenza non data. Oppure per il ricorso contro il sequestro del veicolo e dei costi legali per il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo, ad esempio per guida senza carta di circolazione.
Fonte: Studio Cataldi e Istat
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